Diritti e disabilità. Importante risultato, una sentenza riconosce due anni dicongedo straordinario al lavoratore con familiare disabile

Un importante risultato conseguito grazie ad una sentenza che statuine che il congedo straordinario di due anni previsto dall’articolo 42 della legge 151 del 2001 può essere usufruito dal lavoratore per ciascun familiare disabile convivente.   

Giudice del Lavoro di Palermo ha stabilito, con una recentissima sentenza ( n.3313 del 28 gennaio 2022), che il congedo di due anni previsto dall’articolo 42 commi 5 e 5 bis del D.Lgs n. 151 del 2001 spetti al legittimo richiedente per ciascuna persona disabile che deve assistere.

Nel caso in specie al ricorrente, assistito dall’Avv. Valentina Muscaglione, del Foro di Palermo, è stato riconosciuto il diritto al congedo biennale per assistere la madre, pur avendo già usufruito del permesso biennale per assistere il fratello.

Il ricorso al giudice del lavoro, con il sostegno anche dell’Ufficio Nazionale del Garante della Persona disabile APS, si è reso necessario in quanto l’INPS di Palermo ha seguito quanto disposto da una circolare dell’Istituto, la n. 85 del 2002, che ritiene invece che non si possa usufruire del congedo in argomento per più di due anni anche nel caso in cui si assistano più persone disabili. Prassi chiaramente errata in quanto non tiene conto, nè delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs n.119 del 2011 che ha introdotto nell’art. 42 il comma 5 bis che prevede espressamente che “il congedo usufruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”, e neppure del consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

L’Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile APS rappresenterà, formalmente, all’INPS la necessità di adeguare la prassi alla normativa vigente e alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, al fine di evitare inutili e dispendiosi disagi alle famiglie che devono assistere più persone con disabilità grave ed a non costringerli ad adire l’autorità giudiziaria per avere riconosciuto un diritto collegato ad una norma fin troppo chiara che, obiettivamente, non ammette interpretazioni diverse.

“L’INPS si è arroccato sulla sua posizione di negare il doppio permesso rifacendosi ad una Circolare del 2002 che risultava superata dalla modifica normativa del 2011 – ha commentato l’avvocato Salvatore Di Giglia presidente dell’ufficio nazionale del Garante della Persona con disabilità Onlus -. Non è concepibile ed é anche ingiusto che i lavoratori abbiano dovuto in diverse occasioni ricorrere al giudice per rilevare la semplice esistenza di un cambiamento della legge in loro favore e fare intervenire per ben tre volte la cassazione sul punto di diritto”.

Di Giglia ha concluso con l’auspicio che questa circolare venga adesso definitivamente archiviata dall’Istituto.

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