Pensioni di invalidità troppo basse. La parola alla Corte costituzionale. Intervista all’avvocato Salvatore Di Giglia

La Corte d’appello di Torino ha sollevato la questione di costituzionalità riguardo alla congruità delle pensioni di invalidità erogate persone con disabilità. Abbiamo intervistato l’avvocato Salvatore Di Giglia (al centro della foto sopra), coordinatore dell’Ufficio Nazionale del Garante delle Persone disabili ONLUS. Di seguito il link dell’ordinanza emessa dal giudice di Torino.

D. Allora Salvatore, la politica non poteva accorgersi che le pensioni degli invalidi civili sono esageratamente basse, c’era bisogno che dovesse dirlo la magistratura?
R. Assolutamente no. Tuttavia ti confesso che è oramai convinzione del nostro Ufficio che l’intervento giudiziale molto spesso deve soccorrere per garantire la concreta esigibilità di una molteplicità di diritti previsti normativamente in favore delle persone con disabilità e negati nel quotidiano.
D. Ad esempio?
R. Si pensi agli interventi delle diverse giurisdizioni in tema di diritto scolastico, di piani personalizzati ex art. 14 della legge 328/2000, in materia di diritto al lavoro ex legge 68/99, in tema di discriminazioni ed altre ancora.
D. Ci fai una sintesi di questo intervento dei giudici sulle pensioni?
R. Il particolare ed importante intervento che stiamo, in questo momento, attendendo con una certa apprensione, è quello della Corte costituzionale che è chiamata a decidere se l’art. 12, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, vale a dire la legge istitutiva della cosiddetta pensione di inabilità, contrasti con gli articoli 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, della nostra Costituzione, nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da grave disabilità e privo di un lavoro, una pensione di importo pari nell’anno 2020 ad euro 286,81 e se tale importo possa oggettivamente ritenersi insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali della Persona inabile.
D. Solo questo?
R. No, nel medesimo giudizio, la Corte valuterà anche la legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vale a dire la legge che ha disposto l’adeguamento al trattamento minimo delle pensioni pari ad un milione delle vecchie lire, nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto a tale adeguamento agli invalidi civili totali o ai titolari di pensione di inabilità, al possesso del requisito del sessantesimo anno di età. In altre parole, la norma è stata portata al vaglio della Corte, per violazione degli articoli 3 e 38, comma 1, della Costituzione, perché, a parità di condizioni compresa quella reddituale, finisce per realizzare una situazione di irragionevolezza e di discriminazione, per motivi legati all’età, in danno delle persone maggiorenni ma non ancora sessantenni, che sono stati riconosciuti totalmente inabili e perdipiù anche con disabilità grave o gravissima, come nel caso del ricorrente.
D. Quando si celebrerà l’udienza della Corte Costituzionale?
R. La questione sarà trattata, probabilmente in camera di consiglio a causa della emergenza ancora in corso, nella adunanza del prossimo martedi 23 giugno.
D. Hai letto l’ordinanza con la quale è stata rimessa la questione di legittimità costituzionale al giudice delle leggi, cosa ti ha colpito maggiormente?
R. Ho letto con attenzione l’Ordinanza del 3 giugno 2019, della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Torino e da essa ho colto tre elementi importanti. Il primo è la salda convinzione nella causa mostrata dal ricorrente B. V. tutore di B.S. che l’ha sostenuta anche in grado di appello ed il suo forte credo nel perseguire una azione d’interesse generale che coinvolge una questione molto sentita da una molteplicità di persone disabili che vivono lo stesso grado di “mortificazione sociale”. Assieme ho registrato una forte dose di coraggio da parte del giudice remittente che ha tracciato in modo chiaro, compiuto ed argomentato i diversi passaggi che portano a ravvisare l’incostituzionalità delle due norme, tra esse collegate.

In ultimo, ma non per importanza, ho registrato il notevole impegno e la professionalità espressi dallo studio degli Avv.ti Motta/Torrani Cerenzia di Torino che ha patrocinato la causa, capace di esporre minuziosamente i diversi risvolti di illegittimità di dette norme rispetto alla nostra Carta Costituzionale, combinate con i precetti della Convenzione Onu.
D. Possiamo, quindi, concludere che dobbiamo restare per qualche giorno in attesa.
R. Esatto, incrociamo le dita e rimaniamo in attesa, sperando che anche questa volta la Corte Costituzionale, seguendo la linea mostrata nel passato con la Sent.n.80/2010, ponga in secondo piano i limiti delle disponibilità di bilancio e realizzi la certezza della effettività dei diritti fondamentali, guardando prioritariamente alle Persone, ai loro bisogni ed al fatto che le norme censurate ledono in modo irragionevole i precetti costituzionali richiamati.
D. Grazie.
R. Ciao, grazie a voi.

https://www.guritel.it/eli/id/2020/01/08/19C00368/S1

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