La Corte costituzionale dichiara incostituzionali gli importi delle pensioni di invalidità. Di Giglia: “vittoria della disabilità sulla politica svogliata”

La Corte costituzionale si è pronunciata riguardo alla questione sollevata sugli importi erogati ai titolari di pensione di invalidità. Il caso era stato proposto dallo studio degli Avv.ti Motta/Torrani Cerenzia di Torino davanti alla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Torino.

“E’ questa certamente una “vittoria della disabilità” sulla “politica svogliata” ha commentato l’avvocato Salvatore Di Giglia, coordinatore dell’Ufficio Nazionale del Garante delle Persone disabili ONLUS.

“Mi dispiace che questo tipo di politica non si accorge che la giurisdizione, quando viene ridotta a prassi, ne esce anch’essa mortificata – ha aggiunto Di Giglia- Per questo vorremmo che la magistratura intervenisse solo nella fase patologica dell’azione amministrativa e non per supplire alla “diffusa disattenzione” della pubblica amministrazione nei riguardi dei diritti già conclamati delle Persone con disabilità”.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale della suprema corte

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200624123612.pdf?fbclid=IwAR3nLXtUgGBLNQKPvWblBTrRO78GrXLQJQ6gt47c3gaTZFH_Va-CWP40oo8

285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente
inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a
soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al
mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella camera di consiglio svoltasi
ieri, 23 giugno 2020, esaminando una questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino.
In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane,
l’Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue.
Il caso che ha dato origine alla presente decisione riguarda una persona
affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più
elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.
La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia
manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al
lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto
dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all’assistenza sociale”.

È stato quindi affermato che il cosiddettoincremento al milione” (pari
a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici,
dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli
invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge
118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di
età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo
incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali
che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi
su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.
La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto
retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina
delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi
civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.

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